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LA POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DELL'OPERATORE DELLE DISCIPLINE DEL BENESSERE
L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Operatore da fatto colposo o doloso proprio o dei dipendenti facenti parte dell'Associazione o del suo studio privato.
La società si obbliga a tenere indenne l'Operatore di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio dell'attività delle biodiscipline indicate e descritte in polizza, per le quali risulta regolarmente iscritto negli elenchi ufficiali regolamentati dagli specifici enti statali o regionali preposti o iscritto all'Associazione riconosciuta ai termini di legge.
Rientrano inoltre nella copertura i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i pazienti, in relazione alla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a sede e delle attrezzature ivi esistenti, nonché in occasione di visite presso i pazienti.
La garanzia vale ovunque venga svolta l'attività (quali, titolo esemplificativo e non limitativo, Enti ospedalieri pubblici, Case di cura private, studi e ambulatori medici), compresa l'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria.